Piano Strutturale
Art. 32 Nuovi edifici rurali
La costruzione di nuovi edifici rurali e di annessi agricoli deve di norma rispettare le seguenti regole:
* devono essere di norma realizzati utilizzando i tipi edilizi, i materiali, le tecniche e le giaciture tipiche delle architetture tradizionali rurali locali;
* devono inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico ed essere correttamente correlati con i fabbricati esistenti, in particolare se trattasi di edifici storici, di cui non devono alterare la visibilità dai punti panoramici dell'intorno e dalla viabilità di riferimento.
I P.O.C. disciplinano la nuova edificazione di edifici rurali in conformità alla LR 65/2014 ed al Regolamento Regionale per il territorio rurale, suddividendo il territorio comunale in ambiti in relazione al Patrimonio territoriale riconosciuto dallo Statuto del P.S.I. (morfotipi rurali dell'Invariante IV del PIT/PPR, UMT e ARPA del PTCP, Sistemi Territoriali, beni paesaggistici e culturali, vincoli sovraordinati, pericolosità geologica ed idraulica).
I P.O.C. possono ammettere e normare, per ambiti o per specifiche tipologie, l'utilizzo di tipi edilizi, materiali e finiture dell'architettura contemporanea.
