Art. 34 Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale

Salvo disposizioni più restrittive prescritte da leggi vigenti, piani sovraordinati e dalle Indagini Geologiche di supporto, le modifiche del coefficiente di deflusso delle acque conseguenti alla realizzazione di nuovi edifici, sistemazioni esterne, parcheggi e viabilità devono essere compensate mediante:

  • - il mantenimento del 25% della superficie fondiaria di pertinenza non impegnata da costruzioni e che comunque consenta l'assorbimento delle acque meteoriche con le modalità naturali preesistenti;
  • - tipologia idonea all'infiltrazione dei materiali di rivestimento e costruttivi di parcheggi e viabilità e aree scoperte.