Art. 47 Strumenti urbanistici e attività edilizie in corso

Sono fatti salvi:

* gli strumenti urbanistici attuativi che risultino approvati e convenzionati e gli interventi convenzionati comunque denominati alla data di adozione del presente P.S.I. e i titoli abilitativi da essi derivanti;

* i P.A.P.M.A.A che risultino approvati e convenzionati alla data di adozione del presente P.S.I. e i titoli abilitativi da essi derivanti;

* i progetti di opera pubblica che risultino già approvati alla data di adozione del presente P.S.I.;

* i titoli abilitativi di qualsiasi tipo che risultino rilasciati alla data di adozione del presente P.S.I.;

* le denunce, segnalazioni e comunicazioni di inizio attività di qualsiasi tipo che risultino trasmesse all'A.C., nelle modalità previste dalle leggi vigenti ed in relazione alla tipologia dell'atto, alla data di adozione del pre- sente P.S.I.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere l'adeguamento degli interventi soggetti a titoli abilitativi conseguenti a Piani di Recupero, altri Piani Attuativi o P.A.P.M.A.A., approvati alla data di adozione del presente P.S.I., alle disposizioni statutarie della presente Disciplina.

Successivamente all'adozione del presente P.S.I., le varianti ai piani attuativi ed ai progetti approvati, qualora richiedano permesso a costruire, devono conformarsi alle disposizioni del presente P.S.I.

Le parti degli interventi previsti nei titoli abilitativi non completate entro il termine temporale massimo prescritto per legge per l'ultimazione dei lavori sono oggetto di separata istanza edilizia e si conformano alle previsioni del presente P.S.I.

I Piani di Recupero per i quali non siano scaduti i 10 anni dall'approvazione, sono vigenti fino al compimento di tale termine.

Viene altresì messa in salvaguardia l'efficacia delle previsioni derivanti dalle proroghe dei singoli Piani Operativi prescritte attraverso il comma 12 dell'art. 95 della LR 65/2014.