Art. 20 Patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale

1 Descrizione

Il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del P.S.I. è composto dai seguenti beni:

• Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2014 parte III (vincolo diretto)

• Aree tutelate per legge ai sensi del DLgs 42/2004 parte III art. 142 lett.b-c-f-g-h)

• Beni Culturali tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004

• Zone di interesse archeologico tutelate ai sensi della parte III D.Lgs.42/2004, art. 142 lett.m)

• Altri siti archeologici dove siano in atto operazioni di scavo (da MIBACT)

• Aree protette e Siti "Natura 2000"

La conformità al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Dlgs 42/2004 ed alle disposizioni per i Beni Paesaggistici contenute nel PIT-PPR è perseguita dal presente P.S.I. attraverso:

• la esatta individuazione dei beni culturali e paesaggistici derivante dal Codice e dal PIT-PPR;

• la conformità alle discipline specifiche per tali beni derivanti dal Codice e dal PIT-PPR;

• le discipline generali per la tutela del paesaggio, dei centri storici e degli edifici storici e di valore, contenute nello Statuto del presente P.S.I.

Il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale è rappresentato nell'elaborato ST8.

2 Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2014 (vincolo diretto)

La disciplina dei Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincoli diretti per decreto) contenuta nel PIT/PPR comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso (ai termini dell'articolo 138 del Codice), contenuti in apposite schede di vincolo (suddivise in quattro sezioni) e comprendenti: l'identificazione, la definizione analitico descrittiva, la cartografia identificativa e gli "Obiettivi per la tutela e la valorizzazione - Disciplina d'uso" articolati in "Obiettivi con valore di indirizzo" (da perseguire), "Direttive" (da applicare) e "Prescrizioni" (da rispettare).

Le "Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico art.136 D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" - PIT/PPR Allegato 3B - Sezione 4 "Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso" costituiscono Allegato alla presente Disciplina.

I Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2014 (vincolo diretto) presenti nei territori dei comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano, per i quali le principali prescrizioni vengono definite dalle schede dei vincoli del PIT/PPR riportate in Allegato, sono i seguenti:

* DM 10/10/1958 Pino secolare sito nel comune di Pitigliano

* DM 37-1959a GU 13/02/1959 Collina del Castello della Marsiliana, sita nell'ambito del comune di Manciano

* DM 183-1967_2 GU 22/07/1967 Zona del centro antico ed area circostante sita nel territorio del comune di Pitigliano

* DM 209-1971 GU 19/08/1971 Zona dell'abitato di Saturnia sita nel territorio del comune di Manciano

* DM 210-1971dec GU 20/08/1971 Zona dell'abitato sita nel territorio del comune di Sorano

* DM 178-1975 GU 20/07/1975 Zona di Sovana, centro storico e vallate circostanti, nel comune di Sorano

* DM 110-1977 GU 23/04/1977 Centro storico di Montorio ed area circostante, sita nel territorio del comune di Sorano

* DM 33-1996 GU 09/02/1996 Area ricadente nel comune di Manciano, in località Saturnia

3 Aree tutelate per legge ai sensi del Codice Beni Culturali e Paesaggio, DLgs 42/2004 art. 142

Nel territorio del P.S.I. sono presenti le seguenti aree tutelate per legge di cui all'art. 142, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Dlgs 42/2004 e rappresentate nell'elaborato ST8:

* Art. 142 comma 1 lett. b) Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi

* Art. 142 comma 1 lett. c) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri

* Art.142. Comma 1, lett. f) Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi: Riserva Provinciale di Montauto (Manciano)

* Art. 142 comma 1 lett. g) Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento

* Art.142 comma 1 lett. h) Zone gravate da usi civici: Beni Civici di Montevitozzo (Sorano)

* Art.142 comma 1 lett. m) - Zone di interesse archeologico

* Aree escluse dalla tutela paesaggistica ai sensi all'art. 142 c.2 del D.Lgs.42/2004

Il P.S.I. riporta, senza modifica alcuna, l'individuazione delle aree tutelate per legge contenuta nel PIT-PPR.

Tale individuazione nelle cartografie del P.S.I. ha valore esclusivamente ricognitivo: in conformità al PIT/PPR, per la delimitazione conformativa delle aree tutelate per legge si deve fare riferimento in ogni caso all'Elaborato 7B del PIT/PPR.

Le aree tutelate per legge sono soggette al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, DLgs 42/2004 art. 142 ed alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, ai sensi degli artt. 137 e 157 dello stesso Codice.

La disciplina Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 (aree tutelate per legge - ex Galasso) contenuta nell'Elaborato 8B del PIT/PPR comprende: "Obiettivi" (da perseguire), "Direttive" (da applicare) e "Prescrizioni" (da rispettare) che si riportano in sintesi per ogni tipologia di bene paesaggistico:

  • Art. 142 comma 1 lett. b) Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi

Prescrizioni di cui all'art. 7.3:

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

* non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;

* si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;

* non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

* non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

* non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;

* non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.

b - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percetti- va dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

d - Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

e - Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  • - attività produttive industriali/artigianali;
  • - medie e grandi strutture di vendita;
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06);

f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.

Per le aree lett. b) "i territori contermini ai laghi", in relazione all'Elaborato 7B del PIT/PPR punto 3.2, i P.O.C. potranno individuare ulteriori "laghi quali elementi generatori del vincolo" anche se con lunghezza della linea di battigia inferiore a 500 m e gli invasi artificiali realizzati per finalità agricole, anche se artificiali, che abbiano assunto un ruolo ecologico e valenza paesaggistica, di cui verificare la necessità di tutela con la SABAP e che non possono essere considerati a priori esclusi dalla tutela ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. b).57

  • Art. 142 comma 1 lett. c) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna -

Prescrizioni di cui all'art. 8.3:

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

  • - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

* mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

* siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggisti- ca, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Pae- saggistico;

* non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

* non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

* non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.

d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.

e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.

f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  • - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).

Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5:

  • - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
  • - impianti per la produzione di energia;
  • - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.

h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

  • Art.142. Comma 1, lett. f) Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi: Riserva provinciale di Montauto (Manciano)

Prescrizioni di cui all'art. 11.3

a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse:

  • - nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
  • - l'apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c);
  • - le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area del parco;
  • - la realizzazione di campi da golf;
  • - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano;
  • - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline).

b - Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:

* gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed ecosistemici con l'area protetta;

* gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le aree protette;

* l'apertura di nuove cave e miniere o l'ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali fatto salvo quanto previsto alla lettera c.

  • Art. 142 comma 1 lett. g) Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento

Prescrizioni di cui all'art. 12.3:

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

* non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemi- ci e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

* non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

* garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

b - Non sono ammessi:

* nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;

* l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Il P.S.I. negli elaborati "QC3_Uso del suolo 2016" e "ST_07_Struttura agro-forestale" individua: boschi di latifoglie, boschi di conifere, boschi misti di conifere e latifoglie.

In sede di POC, attraverso studi specifici, possono essere individuate a livello locale le formazioni boschive che caratterizzano figurativamente il territorio di cui all'art. 12.2.a.2 dell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)" del PIT/PPR, che sono, per il territorio del P.S.I.:

  • - boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine;
  • - boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine;
  • - castagneti da frutto;
  • - boschi di altofusto di castagno;
  • - boschi planiziari e ripariali;
  • - leccete e sugherete;
  • - elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti.

I piani di settore ed i progetti che riguardino aree boscate devono verificare la presenza delle suddette formazioni boschive e garantire il rispetto delle Prescrizioni di cui agli artt. 12.3.a.1 e 12.3.b.1 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR.

  • Art.142 comma 1 lett. h) Zone gravate da usi civici: Beni Civici di Montevitozzo (Sorano)

Prescrizioni di cui all'art. 13.3 1 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR:

a - Gli interventi edilizi strettamente necessari all'esercizio dei diritti d'uso civico ed alla fruizione del demanio collettivo civico, quali definite dalla legislazione vigente, sono ammessi a condizione che siano coerenti e compatibili con i valori paesaggistici (idro -geo-morfologici, eco-sistemici, storico-culturali, estetico percettivi e identitari) dei luoghi.

b - Il mutamento di destinazione del demanio collettivo civico, che non estingue l'uso civico e il connesso regime di tutela paesaggistica, è ammesso a condizione che garantisca la tutela dei valori paesaggistici dei luoghi, non sia prevalente rispetto a quella agro-silvo-pastorale e concorra al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assi- curando e consolidando modalità di gestione, utilizzazione e fruizione collettiva sostenibili, coerenti e compatibili con tali valori e con le finalità proprie degli usi civici.

c - Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che:

  • - non alterino i caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale;
  • - concorrano al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva;
  • - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi.

d - Non è ammessa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale o artigianale industriale, salvo che esigenze di interesse collettivo della comunità richiedano destinazioni d'uso diverse da quelle in atto, fatte comunque salve le condizioni di cui alla lettera b) di cui sopra.

L'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico sono inoltre soggetti alla L.R. 27/2014.59

  • Art.142 comma 1 lett. m) - Zone di interesse archeologico

Prescrizioni di cui all'art. 15.3:

a - Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compro- mettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

b - Nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di mini- ma alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.

c - Per i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. restano ferme tutte le disposizioni ivi previste.

Aree escluse dalla tutela paesaggistica ai sensi all'art. 142 c.2 del D.Lgs.42/2006

Le aree che, ai sensi all'art. 142 c.2 del D.Lgs.42/2006, sono escluse dalla tutela paesaggistica in quanto:

"a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

  • b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
  • c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;"

dovranno essere individuate dai PO Comunali.

4 Beni Culturali

Nel territorio del P.S.I. sono presenti i seguenti "Beni Culturali", soggetti a vincolo architettonico ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, censiti nel sito "Vincoli in rete" del MIBAC ed in parte individuati dal Geoscopio della Regione Toscana:

Comune di Manciano

Codice Denominazione

  • 356227 CASA CON TRACCE DI ARCHITETTURA MEDIOEVALE
  • 161088 CAPPELLA DELLA CHIESA DI S. GIORGIO
  • 186189 NUCLEO ANTICO
  • 456520 Fabbricato di civile abitazione e uso scolastico
  • 226880 CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA
  • 444938 Casa dell'Alfiere Fausto Grassi e torre del Castello di Montemerano
  • 504546 Ex Casa del Fascio Manciano scheda 259
  • 547784 Porzione di fabbricato, Manciano, via Campolmi già via Trieste
  • 474474 Fabbricato di civile abitazione
  • 512335 Terreno, comune di Manciano (Gr), loc. San Giovanni
  • 376972 NECROPOLI DEL PUNTONE
  • 209388 MARRUCHETONE
  • 178737 PORTA ROMANA
  • 520685 terreno
  • 183845 CASTELLUM AQUARUM DI POGGIO MURELLA
  • 310830 AREA CON RESTI DELL'ANTICO CENTRO DI CALETRA
  • 512333 Terreno, comune di Manciano (Gr), loc. Capanne
  • 284594 VILLA E IMPIANTO TERMALE DI EPOCA ROMANA
  • 234827 EX VILLA ALDI MAI
  • 216048 PARROCCHIALE
  • 379286 CASA DELL'ALFIERE FAUSTO GRASSI DEL SECOLO XVI
  • 379615 CASA CON TRACCE DI ARCHITETTURA DEL SECOLO XIV
  • 279336 ROCCA
  • 396727 CASSERO
  • 230743 NECROPOLI DELLA MARSILIANA
  • 154734 CAMPANILE DELLA CHIESA DI S. GIORGIO
  • 126190 CHIESA DELLA MADONNA DEL CAVALLUCCIO
  • 126192 S.GIORGIO
  • 220190 CINTA MURARIA
  • 356316 FABBRICATO CON TRACCE DI ARCHITETTURA MEDIOEVALE
  • 155921 PODERE DELLA MARMOSINA
  • 168593 PIAZZA GARIBALDI
  • 207763 FATTORIA (CASTRUM MARSILIANI)
  • 155957 PODERE IL PELAGONE
  • 231532 PIAZZETTA DEL TEATRO
  • 377167 CASA XIMENES
  • 357135 MULINO DEL BAGNO
  • 258526 VILLA CIUCCI
  • 3775158 Saturnia - Resti archeologici
  • 3775251 Saturnia - Antica città

Comune di Pitigliano

Codice Denominazione

  • 356254 CASA IN VICOLO DELLA VITTORIA N. 8
  • 474457 Palazzo Fortezza Orsini
  • 474479 Palazzo Fortezza Orsini
  • 475024 Palazzo Fortezza Orsini
  • 516797 PALAZZO FORTEZZA ORSINI
  • 516808 Palazzo Fortezza Orsini
  • 437026 Complesso parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Pitigliano
  • 516799 PALAZZO FORTEZZA ORSINI
  • 474464 Palazzo Fortezza Orsini
  • 371714 PALAZZO ORSINI
  • 356252 CASA IN VIA DEI LIBERATORI DI SIENA N. 6
  • 437014 Complesso parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Pitigliano
  • 3774443 Necropoli, Poggio Buco, Loc. Caravone
  • 3774796 Necropoli Loc. Fratenuti-Marmicelli
  • 3774579 Area archeologica "Le Macerie"
  • 3774445 Via Cava e Necropoli di San Giuseppe
  • 442702 Acquedotto Mediceo e Fontana Piazza della Repubblica
  • 446258 Chiesa di San Francesco in Pitigliano (Gr)
  • 517946 EX CHIESA DI SAN MICHELE
  • 443630 Seminario Vescovile "Monsignor Cardella"
  • 450490 Fabbricato uso canonica
  • 442713 torre campanaria
  • 450488 Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta
  • 209389 MURA ETRUSCHE
  • 392270 NECROPOLI ETRUSCA
  • 284571 AREA CON STRUTTURE DI UNA VILLA RUSTICA DI ETA' ROMANA
  • 310816 ANTICO ABITATO DI POGGIO BUCO
  • 166844 PARCO ORSINI
  • 356275 FABBRICATO DEL XVI SECOLO CON ISCRIZIONE DATATA 1508
  • 379250 CASA IN VICOLO PITILIO N. 1
  • 379701 CASA IN PIAZZOLA N. 10
  • 126115 S. MARIA
  • 356277 CASA IN VIA ZUCCARELLI N. 18
  • 233033 ACQUEDOTTO
  • 287560 PORTA CAPO DI SOTTO
  • 356293 CASA IN VIA ALDOBRANDESCHI N. 32
  • 221102 CITTADELLA
  • 168595 PIAZZA GREGORIO VII
  • 230741 CIMITERO ISRAELITICO
  • 356288 CASA IN VICOLO DELLA RISCOSSA N. 3
  • 148759 S. FRANCESCO (RUDERI)
  • 371619 LOCALI SITI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 12
  • 356233 CASA IN VIA ALDOBRANDESCHI N. 22
  • 356243 CASA IN VIA ZUCCARELLI N. 35
  • 356328 CASA IN VICOLO DELLA RISCOSSA N. 1
  • 192150 PILASTRO MEDIOEVALE IN TRAVERTINO
  • 29130 scala
  • 29144 Ex convento di S. Francesco
  • 29140 Casa Franceschini Bagini

Comune di Sorano

Codice Denominazione

  • 287556 PORTA DI S. CROCE
  • 126165 AVANZI DELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO
  • 192154 CENTRO ANTICO
  • 356320 FABBRICATO DEL XVI SECOLO
  • 371720 PALAZZO PRETORIO
  • 371721 PALAZZO FARNESE
  • 199908 CASTELLO DI MONTORNO
  • 356322 CASA DEL SEC. XVI PISANELLI GIANNELLI RICCI
  • 396925 BAGNO TERMALE DI FILETTA O DI S. MARIA DELL'AQUILA
  • 192116 AVANZI DI ARCHITETTURA MEDIEVALE ESISTENTI NEL FABBRICATO
  • 192129 S. MARIA DELL'AQUILA
  • 192161 CENTRO ANTICO
  • 356281 CASA SITA IN VIA FERDINANDO PALLINI N. 14, 16
  • 216049 PARROCCHIALE
  • 192147 RESTI DI ARCHITETTURA DEL SEC. XVI DEL FABBRICATO
  • 371733 ANTICO PALAZZO DEI MARCHESI DEL MONTE A SOVANA
  • 356262 CASA DEL SECOLO XVIII
  • 356241 CASA DEL SEC. XVI
  • 225462 LOGGETTA DEL CAPITANO
  • 371644 PALAZZO DELL'ARCHIVIO
  • 274595 DUOMO
  • 386744 CASA DI GREGORIO VII
  • 356302 FABBRICATO IN VIA DELLA ROCCA VECCHIA N. 28
  • 198779 CASTELLO DI VITOZZO (ROVINE)
  • 357140 MULINO DEL POPOLO
  • 182484 CORTILE DEL PALAZZO COMITALE
  • 279329 ROCCA ALDOBRANDESCA (ROVINE)
  • 192153 S. MAMILIANO (RUDERI)
  • 147266 CHIESA DELLA NATIVITA' DI MARIA SS.MA IN MONTORIO
  • 429477 AZIENDA AGRICOLA RISERVO - PODERE SALCI
  • 502898 AZIENDA AGRICOLA RISERVO - FABBRICATO DEGLI "UFFICI"
  • 429474 AZIENDA AGRICOLA RISERVO - PODERE SANT'ANGELO - ABITAZIONI
  • 486140 Chiesa di Santa Caterina in San Giovanni delle Contee
  • 528200 CASA CANONICA
  • 482955 Fabbricato denominato Monastero Carmelitano "Janua Coeli" al Cerreto
  • 429468 AZIENDA AGRICOLA RISERVO - PODERE RISERVO
  • 449500 Ex Chiesa di San Sebastiano
  • 482945 CHIESA DELLA NATIVITA' DI MARIA AL CERRETO
  • 479898 CHIESA PARROCCHIALE DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
  • 418347 CHIESA DI SANTA MARIA IN SOVANA
  • 502896 AZIENDA AGRICOLA RISERVO - FABBRICATO DEL "CASEIFICIO"
  • 540052 Ex Casa del Fascio di San Quirico di Sorano
  • 492785 Complesso parrocchiale San Giovanni Battista decollato in Elmo di Sorano (Gr)
  • 212350 TOMBA DELLA SIRENA
  • 212353 TOMBA
  • 212390 TOMBA ILDEBRANDA
  • 212349 GROTTA POLA
  • 377009 NECROPOLI ETRUSCA
  • 212392 TOMBA DEL TIFONE
  • 212352 TOMBA
  • 450126 Area con resti di necropoli
  • 279332 ROCCA
  • 126116 S. MARIA
  • 279333 CASTELLO DI CASTELL'OTTIERI
  • 287570 PORTA
  • 371696 PALAZZO BOURBON DEL MONTE
  • 3046886 Folonia t.1
  • 3046888 Folonia t.2
  • 3046890 Folonia t.3
  • 3046894 Folonia t.4
  • 3047010 Folonia t.5
  • 3046898 Folonia t.6
  • 3047012 Folonia t.7
  • 3047014 P. Stanziale t.1
  • 3047016 P. Stanziale t.2
  • 3047018 P. Stanziale t.3
  • 3047020 P. Stanziale t.4
  • 3047022 Folonia t.9-9bis
  • 3047024 Tollena t.1
  • 3047026 Folonia t.10
  • 3047028 Folonia t.11
  • 3047030 P. Stanziale t.5
  • 3203422 M. Rosello t.1
  • 3203405 S. Sebastiano t.1
  • 3047032 S. Sebastiano t.2
  • 3047034 S. Sebastiano t.3
  • 3047036 P. Stanziale t.6
  • 3047037 Cavone t.1
  • 3047039 Sopraripa t.1
  • 3046896 Sopraripa t.2
  • 3047041 Sopraripa t.3
  • 3203406 P. Grezzano t.1
  • 3047043 M. Rosello t.2
  • 3047045 P. Felceto t.1
  • 3047048 P. Stanziale t.7
  • 3047050 P. Stanziale t.8
  • 3047052 Cavone t.2
  • 3203319 Folonia t.15
  • 3203415 Melaiolo t.1
  • 3047054 Melaiolo t.2
  • 3047056 P. Stanziale t.9
  • 3047058 Cavone t.3
  • 3047060 P. Stanziale t.10
  • 3047062 P. Stanziale t.11
  • 3047064 P. Stanziale t.12
  • 3047066 Folonia t.12
  • 3047068 Folonia t.13
  • 3047070 Folonia t.14
  • 3203407 Sopraripa t.5
  • 3047072 Sopraripa t.6

Data la mancanza di identificazione catastale di alcuni Beni censiti dal MIBAC, gli elenchi di cui sopra possono non essere esaustivi ed è necessario verificare la presenza del vincolo presso la Soprintendenza competente, in particolare per i beni di età superiore a 70 anni di cui all'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004). L'elenco, che riveste carattere puramente ricognitivo, è suscettibile di aggiornamento a seguito di ulteriori provvedimenti di vincolo con contestuale variante urbanistica.

La individuazione dei Beni Culturali dovrà essere approfondita nei POC.

5 Zone di interesse archeologico

Le zone di interesse archeologico sono individuate in conformità al PIT/PPR della Regione Toscana, che le divide in diversi tipi e ne definisce le discipline.

Le zone di interesse archeologico sono individuate nell'elaborato ST8.

Le zone di interesse archeologico individuate in base ai provvedimenti di vincolo emanati ai sensi della previgente normativa e ora sottoposte alle disposizioni di cui alla Parte Terza del Codice BCeP (Beni paesaggistici) e le zone di interesse archeologico individuate ai sensi dell'art.142, c.1, lett. m) del Codice BCeP, sono corredate da una Scheda (vedi Allegato H PIT/PPR) che costituisce parte integrante e sostanziale della Disciplina dei Beni Paesaggistici e di cui si riportano in sintesi le Prescrizioni.

I Beni archeologici oggetto di specifico provvedimento di vincolo ai sensi della Parte Seconda del Codice BCeP (Beni culturali) che presentano valenza paesaggistica sono individuati dal PIT/PPR quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, c.1, lett. m) del Codice BCeP e connotate da un Codice (vedi Allegato I del PIT/PPR "Elenco dei n. 168 beni archeologici vincolati ai sensi della Parte II del Codice ecc.").

Nel territorio del P.S.I. il PIT/PPR individua le seguenti zone di interesse archeologico:

Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell'Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici (Allegato H del PIT/PPR):

  • - GR01 Zona comprendente un abitato protostorico d'altura, le estese necropoli di Saturnia e alcune ville romane monumentali
  • - GR02 Zona comprendente l'abitato protostorico di Scarceta
  • - GR03 Zona comprendente l'abitato e le estese necropoli di Piano di Marsiliana d'Albegna
  • - GR04 Zona comprendente le necropoli rupestri di Sovana
  • - GR05 Zona comprendente l'abitato e le necropoli etrusche di Pitigliano
  • - GR06 Zona comprendente le necropoli etrusche in località Le Calle
  • - GR014 Zona comprendente l'abitato e le necropoli etrusche di Pitigliano

Beni archeologici vincolati ai sensi della Parte II del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tali individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del Codice (Allegato I del PIT/PPR):

  • - GR0019 RESTI ARCHEOLOGICI, loc. Bagno Santo Prato Grande (Manciano)
  • - GR0024 NECROPOLI ETRUSCA DI POGGIO BRISCA, COMPRENSIVA DELLA ''TOMBA ILDEBRANDA'', loc. Sovana (Sorano)
  • - GR0035 VILLA RUSTICA DI ETA' ROMANA, loc. Madonna delle Grazie (Pitigliano)
  • - GR0037 VILLA E TERME DI EPOCA ROMANA, loc. Poggio Murella (Manciano)
  • - GR0039 NECROPOLI DEL PUNTONE, loc. Saturnia (Manciano)
  • - GR0041 ANTICA CITTA' DI SATURNIA, loc. Saturnia (Manciano)
  • - GR0042 ANTICO ABITATO DI POGGIO BUCO, loc. Le Sparne (Pitigliano)
  • - GR0051 STRUTTURE DATABILI AL VII-VI SEC. A.C. RIFERIBILI AL CENTRO DI CALETRA, Loc. Uliveto di Banditella, Marsiliana (Manciano)
  • - GR0062 NECROPOLI ETRUSCA, loc. Poggio Buco (Pitigliano)
  • - GR0078 NECROPOLI ETRUSCA, loc. Selva Miccia - Poggio Manzo (Pitigliano)
  • - GR0079 NECROPOLI ETRUSCA, loc. COSTE DEL GRADONE (Pitigliano)
  • - GR0080 CINTA MURARIA DI ETA' ETRUSCA, loc. - (Pitigliano)
  • - GR0084 AREA ARCHEOLOGICA ''LE MACERIE'', loc. - (Pitigliano)
  • - GR0090 NECROPOLI ETRUSCA, loc. FRATENUTI-MARMICELLI (Pitigliano)
  • - GR0096 NECROPOLI ETRUSCA CON TOMBE DATABILI TRA IL IV E IL II SEC. A.C., loc. Sovana (Sorano)
  • - GR0100 NECROPOLI ETRUSCA DI ETA' ARCAICA, loc. Tollena (Sorano)
  • - GR0102 NECROPOLI ETRUSCA DI VII - VI SEC. A.C., loc. San Giuseppe (Pitigliano)
  • - GR0105 RESTI ARCHEOLOGICI DI NECROPOLI DI EPOCA ETRUSCA, loc. Caravone (Pitigliano)
  • - GR113 STRUTTURE INSEDIATIVE DI PERIODO ETRUSCO-ROMANO E UNA SUCCESSIONE STRATIGRAFICA CHE DALL'ETA' PREISTORICA GIUNGE FINO AL MEDIOEVO, loc. Sovana (Sorano)
  • - GR0115 RESTI ARCHEOLOGICI RELATIVI AD UN INSEDIAMENTO PLURISTRATIFICATO, loc. Sovana Cattedrale (Sorano)
  • - GR0117 AREA CON RESTI DI NECROPOLI RUPESTRE DI EPOCA ETRUSCA, loc. Sovana (Sorano)
  • - GR0125 STRUTTURE MURARIE DI PERIODO ETRUSCO, loc. Sovana (Sorano)

6 Altri siti archeologici dove sono in atto operazioni di scavo (da MIC)

Nel territorio del P.S.I. non sono presenti ulteriori siti archeologici in cui siano in atto operazioni di ricerca e di scavo, indicati dal MIC, Direzione generale Archeologia Belle Arti Paesaggio, Istituto Centrale per l'Archeologia, , che pubblica sul proprio sito internet alla pagina "Concessioni di scavo 2023" la tabella relativa alle "concessioni di scavo in essere e alle richieste ricevute in corso di trattazione" presenti nel territorio dei vari comuni afferenti alla Soprintendenza (nel caso dell'UC Colline del Fiora: Soprintendenza A.B.A.P. delle provincie di Siena Grosseto Arezzo)

7 Aree protette e Siti "Natura 2000" e siti di interesse regionale SIR

Nel territorio dei tre comuni sono presenti le seguenti aree protette, siti "Natura 2000" e SIR, rappresentati nell'elaborato ST_08:

• Riserva Naturale Provinciale di Montauto

• ZSC/ZPS IT51A0019 Alto corso del Fiume Fiora

• ZSC/ZPS IT51A0021 Medio corso del Fiume Albegna

Tutti gli interventi che ricadono nelle ZSC sono soggetti a Valutazione di Incidenza da parte degli enti preposti ai sensi della LR 30/2015, in coerenza con lo "Studio di Incidenza" contenuto nel Rapporto Ambientale allegato al presente P.S.I.