Art. 23 Regole per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER)

L'installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili deve essere compatibile con il territorio del P.S.I. e con le sue risorse, nel rispetto dello Statuto. Nella produzione di energia rinnovabile devono essere tutelate la risorsa paesaggio e le risorse ambientali essenziali, quali l'acqua, l'aria, il suolo e gli ecosistemi della flora e della fauna.

L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, di livello nazionale e regionale, vigenti in materia, contenute nelle seguenti norme e piani:

* a) le Linee Guida nazionali sulle fonti rinnovabili (decreto 10 settembre 2010 del ministero dello Sviluppo economico) applicate direttamente anche in Toscana a partire dal 2 gennaio 2011;

* b) la legge regionale 11 del 21 marzo 2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)", entrata in vigore il 24 marzo 2011;

* c) il decreto legislativo 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", entrato in vigore il 29 marzo 2011;

* d) la legge regionale 69/2012 "Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012" con cui è stata aggiornata la legge regionale 39/2005 "Disposizioni in materia di energia" alle norme statali succitate, nonché è stata preso atto della sostituzione dell'istituto della Dia con la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

* e) la legge regionale 22/2015 e legge regionale 13/2016 "Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 22/2015" con cui la Regione ha riportato a sé dal primo gennaio 2016 le competenze in materia di autorizzazioni energetiche che erano state assegnate alle Province.

* f) il decreto legislativo 199 del 8 novembre 2021" Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

* g) per le aree tutelate per legge: "Disciplina dei beni paesaggistici", allegato 8B del PIT/PPR;

Per tutti gli impianti di cui al presente articolo, oltre a quanto disposto dal D.Lgs. 199-2021, è comunque necessario effettuare una verifica di compatibilità paesaggistica, rispetto alle seguenti condizioni:

* salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche, nel rispetto del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana e dello Statuto del P.S.I.;

* tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici, dei complessi e dei borghi, della viabilità e delle loro relazioni con il contesto;

* la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione deve essere limitata ai casi in cui le condizioni geomorfologiche od altre condizionalità inderogabili ne rendano impossibile l'interramento.

Alla realizzazione degli impianti possono essere collegati percorsi e strutture per la didattica ambientale, in connessione con i progetti di paesaggio per l'escursionismo, la ricettività diffusa e la didattica ambientale.