Piano Strutturale
Art. 28 Disciplina generale per i manufatti privi di rilevanza edilizia e per gli elementi di corredo delle costruzioni
In tutto il territorio, rurale ed urbanizzato, i manufatti privi di rilevanza edilizia e gli elementi di corredo delle costruzioni, realizzabili nelle pertinenze degli edifici o in aderenza ad essi, soggetti o no a titolo abilitativo, devono essere realizzati in modo da non costituire elemento di degrado e da integrarsi con le caratteristiche degli edifici e del paesaggio circostante, sia esso in prevalenza naturale o costruito.
Le opere ed i manufatti di cui al presente articolo sono soggetti ad apposita disciplina nei P.O. comunali.
