Art. 25 Tutela degli edifici storici, dei tessuti edilizi consolidati e della viabilità storica

1. Il patrimonio edilizio storico deve essere tutelato, conservato, riqualificato e valorizzato come documento della cultura, con il riconoscimento dei valori architettonici, paesaggistici, storici, artistici e testimoniali e tipo-morfologici (compresi la giacitura, le relazioni con altri edifici, la viabilità, le pertinenze, le caratteristiche edilizie, i materiali e le tecniche utilizzate, i particolari costruttivi e decorativi).

Tutti gli interventi ammessi sugli edifici devono rispettare le caratteristiche del fabbricato storico ed inserirsi in maniera coerente nel contesto urbano e paesaggistico di riferimento, rispettando la morfologia del tessuto in cui sono inseriti e le tipologie architettoniche dell'edilizia storica e tradizionale.

In linea generale sono da ritenersi di valore storico, morfologico, tipologico e/o testimoniale gli edifici e loro parti presenti al 1897 ed al 1954, rappresentati nelle cartografie di area vasta QC1, ST6 e ST9 e più in dettaglio negli elaborati ST10.1 e ST10.2.

I P.O.C. provvederanno alla schedatura degli edifici di valore ed alla redazione delle relative discipline di dettaglio.

Non è ammessa la demolizione di alcun tipo di edificio o manufatto, anche se ad uso accessorio, di annesso agricolo e simili, che rivesta interesse storico, architettonico, paesaggistico e testimoniale e/o costituisca documento della vita materiale locale per tipologia, materiali, tecniche edilizie, pur se privo di particolari valori storico-architettonici.

2. La viabilità storica fondativa, rappresentata negli elaborati QC1, ST6 e ST9, è soggetta a tutela e valorizzazione nei tracciati e nella conformazione, comprese le opere di arredo e l'equipaggiamento vegetale. Deve essere tutelato il valore panoramico della SR74 Maremmana e della viabilità di crinale che attraversa i rilievi collinari. Deve essere favorito il mantenimento delle fasce di oliveti o di altre colture poste lungo la viabilità di crinale. Eventuale nuova viabilità di interesse locale deve configurarsi come collegamento alla viabilità esistente.

La rete viaria minore, costituita da sentieri e mulattiere, strade vicinali e poderali, è quasi integralmente originata dai tracciati storici - dalle Vie Cave etrusche alla Via Clodia romana, dall'antica Via del Sale alle strade di dogana e della transumanza - e rappresenta la rete capillare delle relazioni. Insieme ai canali e ai corsi d'acqua, ai crinali e alla morfologia, ai capisaldi del sistema insediativo, rappresenta la struttura profonda del territorio, completata poi dalla vegetazione e dalle sistemazioni agrarie. Per questo rappresentano una risorsa essenziale del territorio, e gli interventi edilizi e le scelte di governo sotto il profilo urbanistico devono puntare alla tutela e alla valorizzazione dei tracciati esistenti.

Pertanto sono consentite le azioni che tendano a conservare e valorizzare l'attuale consistenza e dimensione dei tracciati. L'allargamento eventuale delle sezioni stradali dovrà essere limitato e proporzionato all'esistente, evitando quando possibile demolizioni e rimozioni di manufatti tradizionali per il migliore inserimento paesaggistico. Le viabilità storiche sono spesso arricchite da architetture significative come ponti storici e da opere d'arte o manufatti minori. Pertanto questi elementi, tra i quali si ricordano ponti storici, banchine laterali, cigli erbosi o modellati a secco, fossi, canalette di scolo, muretti di delimitazione e protezione, muri di sostegno, gradoni e scalini in pietra, devono essere riconosciuti, tutelati e recuperati. Quando i viali poderali e le strade vicinali presentano alberature laterali costituite da filari, alberi da frutto, viti o ulivi devono essere mantenute o promosse azioni per il restauro paesaggistico se necessario.

La tutela della viabilità e dei manufatti deve essere finalizzata non solo alla conservazione dell'oggetto fisico in quanto tale, ma anche alla sua valorizzazione. Pertanto, si prevedono azioni non solo di manutenzione con l'uso dove necessario di tecniche costruttive e materiali tradizionali, ma anche provvedimenti per la valorizzazione e la promozione a scopo turistico e ricreativo, con la organizzazione di percorsi storico-culturali, paesaggistici e panoramici, legati al tempo libero. La realizzazione di nuovi tracciati stradali è in generale da evitare, mentre da recuperare è la rete degli antichi percorsi, soprattutto di alta collina e di montagna, che collegava trasversalmente le valli nelle quali si conforma il territorio.

Art. 26 Tutela del paesaggio rurale

Tutti gli interventi nel territorio rurale devono garantire prioritariamente la individuazione, la tutela e la valorizzazione del Patrimonio Territoriale del P.S.I. e devono rispettare le regole definite nello Statuto.

Gli interventi sulle aree di pertinenza degli edifici situati in territorio rurale, sia a destinazione d'uso agricola sia destinati ad altri usi, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

* assicurare che il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza degli edifici nonché i caratteri tipologici ed i materiali propri dei resedi di pertinenza degli edifici storico-testimoniali rurali;

* garantire che la realizzazione di manufatti pertinenziali, ove consentita dalle presenti N.T.A., privilegi il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza e non comporti alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni;

* assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo;

* evitare materiali, sistemazioni, arredi, pavimentazioni, recinzioni, piantumazioni ed ogni altro elemento connotante le pertinenze che richiamino tipologie di tipo urbano e non siano coerenti con il contesto rurale e paesaggistico;

* superamento del degrado geomorfologico, del rischio idraulico, del rischio idrogeologico;

* valorizzazione degli ambiti paesaggistici di pregio;

* recupero prioritario dei manufatti edilizi esistenti di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale;

* conservazione e/o il ripristino delle sistemazioni agrarie ed idrauliche tradizionali;

* recupero degli assetti viari poderali e/o interpoderali;

* protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale (art. 7 Disciplina del PIT/PPR).

Tutti gli interventi devono essere volti alla conservazione, al ripristino ed alla valorizzazione:

  • a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
  • b) degli assetti poderali;
  • c) dell'assetto della viabilità storica: principale, poderale ed interpoderale;
  • d) della rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori;
  • e) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;
  • f) degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali;
  • g) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali terrazzamenti, marginamenti, arginature, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.

Art. 27 Multifunzionalità dell'agricoltura

Il territorio rurale costituisce risorsa identitaria e fondamentale del territorio del P.S.I., sia per gli ambiti ove prevale la valenza ambientale e paesaggistica, sia per quelli ove prevale l'utilizzo a fini produttivi nella filiera agro-silvo- pastorale, sia per le funzioni legate alle attività turistiche, escursionistiche e ricreative.

Il P.S.I. promuove la valorizzazione dell'economia rurale attraverso il consolidamento e lo sviluppo del ruolo multifunzionale svolto dalla attività agricola in coerenza con la tutela e la valorizzazione delle risorse presenti, e per questo favorisce la diversificazione dell'attività agricola attraverso la sua integrazione con altre attività, purché ad essa connesse.

Sono attività connesse all'agricoltura, capaci di favorire il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, quelle definite dalle leggi, norme e regolamenti nazionali e regionali, di cui si fornisce di seguito un elenco indicativo di riferimento.

Attività con ricadute di natura ambientale e culturale, fra cui:

* produzione di energia da fonti rinnovabili (di cui al Titolo II, Capo III delle presenti Norme);

* attività di cura, ricovero e addestramento di animali il cui uso sia connesso al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali;

* salvaguardia, ripristino, valorizzazione dei mestieri tradizionali del mondo rurale.

* gestione delle risorse ambientali a supporto della fauna selvatica e della gestione del territorio e della regimazione idrogeologica.

Attività con ricadute di natura educativa e ricreativa, fra cui:

* attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive,

* escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale di cui all'art. 14 della L.R. 30/2003 sull'agriturismo;

* attività di somministrazione pasti, alimenti e bevande ed eventi promozionali di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 30/2003 sull'agriturismo;

Ospitalità fra cui:

* ospitalità in camere e unità abitative indipendenti di cui all'art. 12 della L.R. 30/2003 sull'agriturismo;

* ospitalità in spazi aperti (agricampeggio) di cui all'art. 13 della L.R. 30/2003 sull'agriturismo ed all'art. 27, 27 bis e 27 ter del Regolamento 46/R del 2004;

Attività di agricoltura sociale con ricadute di natura socio-assistenziale che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali in accordo con i Piani socio-sanitari di zona, di cui alla Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale fra cui:

* attività di co-terapia mediante l'uso di piante (terapia orticolturale) e di animali (attività assistite con animali e terapie assistite con animali);

* attività di formazione ed inclusione socio-lavorativa di soggetti a bassa contrattualità;

* servizi socio-assistenziali a supporto della qualità della vita di diversi gruppi sociali e di utenza (agri-asili, agri-nido, strutture per attività diurne legate alla realtà agricolo-rurale, servizi residenziali).

L'attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica, realizzata con un impianto inferiore a 200 Kw di potenza nominale complessiva, è considerata "connessa" all'attività agricola principale (v. circolare n. 32/E del 6/7/2009 dell'Agenzia delle Entrate) se sussistono anche i seguenti requisiti: "i terreni, di proprietà dell'imprenditore agricolo o comunque nella sua disponibilità, sono condotti dall'imprenditore stesso e sono ubicati nello stesso Comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in Comuni confinanti".

Le attività agrituristiche sono disciplinate dalla L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" come modificata dalla L.R. 80/2009 e dal relativo Regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R e succ. mod. ed int "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana".

I P.O. comunali disciplineranno la realizzazione di servizi, volumi tecnici, impianti sportivi e piscine nel territorio rurale.

Art. 28 Disciplina generale per i manufatti privi di rilevanza edilizia e per gli elementi di corredo delle costruzioni

In tutto il territorio, rurale ed urbanizzato, i manufatti privi di rilevanza edilizia e gli elementi di corredo delle costruzioni, realizzabili nelle pertinenze degli edifici o in aderenza ad essi, soggetti o no a titolo abilitativo, devono essere realizzati in modo da non costituire elemento di degrado e da integrarsi con le caratteristiche degli edifici e del paesaggio circostante, sia esso in prevalenza naturale o costruito.

Le opere ed i manufatti di cui al presente articolo sono soggetti ad apposita disciplina nei P.O. comunali.

Art. 29 Nuclei rurali

Il P.S.I. individua i nuclei rurali maggiori e storici presenti nel territorio nonché i loro ambiti di pertinenza a livello territoriale (vedi elaborati ST6 e ST10.b)

I P.O.C., sulla base del P.S.I., dovranno approfondire l'indagine a livello comunale nel rispetto dell'art. 65 della LR 65/2014.

I nuclei rurali comprendono edifici ed aree di valore storico, culturale, architettonico e paesaggistico, singolo e/o di insieme, con caratteristiche non urbane, collocati all'interno del territorio rurale, in cui sono da tutelare sia le caratteristiche di valore dei singoli edifici e manufatti, della viabilità e degli spazi aperti di connessione e di riferimento, sia le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche di insieme del nucleo e delle aree circostanti.

E' in particolare da tutelare il rapporto tra sistema insediativo rurale storico e paesaggio agrario evitando alterazioni dell'integrità morfologica dei nuclei, contrastando fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario che comportino compromissioni della sua struttura d'impianto e devono essere altresì preservate le corone di oliveti o di colture tradizionali che contornano alcuni nuclei storici, li caratterizzano come punti nodali del sistema insediativo e ne sottolineano la presenza.

Per le caratteristiche fisiche e di accessibilità e per la semplificazione nella realizzazione delle reti di urbanizzazione ed in particolare per i sistemi di depurazione, in questi borghi e nuclei è favorito l'insediamento di popolazione fissa o temporanea ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.

I nuclei rurali individuati dal P.S.I. sono i seguenti:

Comune di Manciano

Comune di Pitigliano

Comune di Sorano

* Fattoria Cavallini

* La Campigliola

* Fattoria Montauto

* Marsiliana Belvedere

* Marsiliana Castello

* C. Mandolino

* C. Sconfitta Vecchia

* La Rotta

* Pantalla

* Pantalleta

* Pian di Morrano

* P. Casa Nuova

* P. Ceccolungo

* P. Collina

* P. dell'Ortale

* P. Doganella

* P. Malpasso

* P. Meletello

* P. Pian di Valle

* P. Ripatonda

* P. San Gerolamo

* P. San Martino

* P. Sant'Antonio

* P. Sant'Egisto

* P. Teglielli

* P. Vallelunga

* Casa Luciani,

* Casa Pennacchi,

* Casa Topi,

* Casa Gabrielli,

* Valle Castagneta,

* Casetta,

* La Casella,

* Le Capannelle,

* Il Poggio,

* Case Marcelli,

* Podere Ammazzavecchia,

* Case Giovagnoli,

* Case Orienti,

* Case Mariotti

Art. 30 Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e ambiti periurbani

1 Norme generali

Il P.S.I. individua gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e gli ambiti periurbani, ai sensi degli articoli 66 e 67 della LR 65/2014

Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e gli ambiti periurbani sono individuati a scala territoriale nell'elaborato ST_06 e a scala di dettaglio nell'elaborato ST_10b).

2 Ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici

Gli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici sono individuati in coerenza con la Scheda d'ambito 20 "Bassa Maremma e ripiani tufacei" del PIT/PPR, che nella 'Descrizione strutturale' dei caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali segnala la relazione tra i tessuti agricoli - dove il rilievo si fa più acclive ed i campi chiusi ospitano oliveti di tipo tradizionale (morfotipo rurale 12) o alternati a seminativi (morfotipo rurale 16), di notevole valore testimoniale, estetico-percettivo, in alcuni casi ecologico (se sostenuti da sistemazioni idraulico-agrarie, per lo più ciglioni come attorno a Poggio Murella, Capanne, Poderi di Montemerano, svolgono una funzione fondamentale di presidio della stabilità dei suoli) - e il sistema insediativo storico come molto caratterizzante: tali tessuti agricoli circondano infatti centri e nuclei storici collinari collocati in posizione dominante, spesso di impianto medievale, dalla morfologia compatta e non di rado murati (fra cui Manciano, Montemerano, Castello di Marsiliana, Montorio); nei casi specifici di Saturnia e Sovana il morfotipo agrario conforma l'insediamento anche all'interno del circuito delle antiche mura.

Per i casi specifici di Pitigliano e Sorano che presentano l'elemento genetico insediativo riferibile al concetto di "fuso d'Acropoli" (Piccinato 1961; Lugli 1967), la caratteristica morfologica delle rupi tufacee connota l'ambito di pertinenza in stretta relazione con le caratteristiche orografiche colte nella loro specificità. Questa particolarità fa assomigliare questi due insediamenti a quelli del vicino alto Lazio, con i quali condividono anche le vicende di fortificazioni diacroniche.

Gli ambiti di pertinenza dei nuclei rurali storici del comune di Sorano non presentano la complessità e gli aspetti sedimentati rintracciabili negli ambiti di pertinenza dei centri murati. La particolarità di tali assetti molto spesso è quella di costituire elementi pertinenziali di un insediamento a prevalente carattere silvo-pastorale.

Gli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici sono stati definiti nel PSI tramite adattamenti delle definizioni e delle perimetrazioni di tali ambiti (o equiparabili) già presenti negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale:

Comune di Manciano: Aree di Frangia urbana presenti nella Variante ai sensi dell'art.1 comma 4 della L.R 64.1995 e più a diretto contatto con il limite dell'insediamento di cui al prg del 1998. Eliminate a seguito dell'approvazione del P.S del 2011 non riproposte nella elaborazione del P.O del 2017 e ricomprese nel concetto di Area di Influenza urbana di cui art. 6 del PO 2017.

Comune di Pitigliano: Area soggetta a tutela paesaggistica degli insediamenti art. 48 del RU 2015

Comune di Sorano: Pertinenza paesaggistica del centro storico e del nucleo rurale art. 3.1.9 del PO 2019

Il PSI individua i seguenti ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici:

ComuneIdNome ambitotipo
Manciano1MontemeranoCentro storico
Manciano2MancianoCentro storico
Manciano3Poggio Murella - CapanneCentro storico
Manciano4SaturniaCentro storico
Pitigliano5PitiglianoCentro storico
Sorano6SoranoCentro storico
Sorano7SovanaCentro storico
Sorano8MontorioCentro storico
Sorano90Casa Topi - Casa GabrielliNucleo rurale storico
Sorano91Casa PennacchiNucleo rurale storico
Sorano92Casa LucianiNucleo rurale storico
Sorano93Le CapannelleNucleo rurale storico
Sorano94Podere AmmazzavecchiaNucleo rurale storico
Sorano95CasettaNucleo rurale storico
Sorano96Valle CastagnetaNucleo rurale storico
Sorano97La CasellaNucleo rurale storico
Sorano98Case MarcelliNucleo rurale storico
Sorano99Il PoggioNucleo rurale storico
Sorano990Case Orienti - Case Giovagnoli - Case MariottiNucleo rurale storico
Manciano991Marsiliana Castello e DispensaNucleo rurale storico

2.1 Indirizzi per i P.O.C. - obiettivi e prescrizioni

I P.O. comunali, in coerenza con il P.S.I., dovranno approfondire l'indagine a livello comunale degli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici nel rispetto dell'art. 66 della LR 65/2014 e dell'art.8 del D.P.G.R. 32/R/2017 che definiscono le seguenti regole generali:

  • - promuovere la conservazione di una fascia di oliveti o alternati ai seminativi e di altre colture nell'intorno dei centri abitati;
  • - mantenere l'assetto paesaggistico ed agrario dei luoghi e conservare le colture d'impronta tradizionale poste a contorno degli insediamenti storici;
  • - conservare i segni strutturanti la maglia agraria storica, con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico- agrarie;
  • - mantenere la funzionalità e l'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e la stabilità dei versanti;
  • - tutelare le aree boscate;
  • - conservare siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei campi e compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario;
  • - mantenere la viabilità secondaria poderale e interpoderale e la sua vegetazione di corredo per finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico;
  • - tutelare le sistemazioni a terrazzamenti e le relative colture, incentivando il recupero degli uliveti abbandonati, dei muri a secco, e dei manufatti edilizi tipici.

Gli obiettivi prioritari risultano:

  • a) Conservazione e manutenzione degli oliveti e dei vigneti storici e delle scansioni fondiarie,

attraverso il ricorso ad incentivi ore/lavoro che consentano il potenziamento delle strutture produttive nelle aree esterne;

  • b) Conservazione e rafforzamento del lessico insediativo e della trama dei percorsi secondari

attuata attraverso le potenzialità di recupero del patrimonio edilizio esistente con esclusione dei mutamenti di destinazione d'uso e il contestuale impegno da parte dei frontisti del mantenimento della rete vicinale esistente;

  • c) Valorizzazione della produzione agricola intesa come produzione di paesaggio attraverso la

ricerca di filiere di commercializzazione compatibili con la vocazione turistica dell'area;

  • d) Riqualificazione delle zone periurbane degradate e da consolidare.

Il P.S.I. dà le seguenti prescrizioni intese come Prestazioni prioritarie

In questi ambiti è sempre vietato:

* la trasformazione di immobili a destinazione agricola in immobili urbani (cambio di destinazione

d'uso);

* il trasferimento di volumetria, l'ampliamento e la nuova edificazione per aziende agricole aventi centro aziendale esterno all'area;

* l'edificazione legata ai pmaa utilizzando le potenzialità dei terreni esterni al perimetro dell'ambito di pertinenza

* la installazione di tunnel, silos, concimaie, serre fisse e anche di quelle mobili con periodicità stagionale.

* la realizzazione di impianti di agri-fotovoltaico, al fine di tutelare le visuali panoramiche da e verso il centro o nucleo storico

È invece consentita.

1. L'applicazione dei contenuti della L.R.65/14 limitata alla categoria del Restauro e Risanamento conservativo con esclusione del mutamento di destinazione d'uso. Gli interventi, nello spirito della norma, dovranno essere migliorativi del contesto edilizio esistente. Gli edifici residenziali potranno essere ampliati fino al 20% con le procedure del Piano Casa di cui alla L.R. 24/2009 e smi e quelli residenziali non riconducibili dagli strumenti urbanistici comunali agli immobili di particolare valore di cui all'art.138 della LRT 65/2014, di dimensione inferiore a 65 mq. di SE possono essere ampliati per addizione volumetrica fino a raggiungere il limite di 65 mq. di SE.

2. La riqualificazione di quelle strutture agricolo-produttive in muratura non dirute purché legittimate da titoli abilitativi, attraverso le prescrizioni di cui ai singoli piani operativi

Norme specifiche

2.2 Ambito di pertinenza dello Sperone di tufo di Sorano

2.2.1. Per i caratteri geomorfologici che lo contraddistinguono, lo sperone di tufo di Sorano compone una

struttura unitaria di eccezionale valore estetico-percettivo con il sovrastante centro storico.

2.2.2. Non vi è consentita la realizzazione di alcuna costruzione, né l'alterazione della continuità visiva tra

struttura geomorfologica e struttura insediativa.

2.2.3. Le prioritarie esigenze di stabilità dello sperone devono essere garantite attraverso un'adeguata gestione delle acque meteoriche, limitandone l'assorbimento, e tenendo comunque presente l'elevato valore patrimoniale della struttura geomorfologico-insediativa.

2.2.4. Non è consentito aprire cantine o altri locali interrati nello sperone di tufo. I locali esistenti, ove non

pregiudizievoli per la stabilità della rupe, possono essere sottoposti a restauro e consolidamento senza

incrementi di superficie.

2.3. Ambito di pertinenza Pendici di Sovana

2.3.1. Sovana sorge su un rilievo scavato alla base dai corsi d'acqua che lo delimitano a N, S ed O.

2.3.2. Nelle aree rurali che compongono le pendici del rilievo sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo, con

l'eccezione di quelle funzionali alla valorizzazione del patrimonio archeologico, e sono consentite unicamente attività agricole e forestali in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A, articolo 3108, oltre che le sistemazioni funzionali al parco archeologico.

2.3.3. La gestione delle aree boscate deve garantire la percezione visiva del borgo.

2.4. Ambito di pertinenza Pendici del Poggio di Montorio

2.4.1. Il borgo di Montorio è caratterizzato da una giacitura di poggio e da un singolare sistema di accesso,

costituito uno stretto percorso delimitato da rocce e da muri, con sovrastante doppio filare di cipressi.

2.4.2. Il suddetto sistema di accesso deve essere conservato con le attuali caratteristiche tipologiche e

morfologiche.

2.4.3. Nelle pendici del colle deve essere assicurata una gestione forestale che, in particolare da N/NO,

garantisca la percezione visiva del borgo e della rocca per chi percorre la Strada Provinciale Pitigliano-Santa

Fiora.

3 Ambiti periurbani

Gli ambiti periurbani sono individuati ai sensi dell'art.67 della LR 65/2014, in coerenza con la Scheda d'ambito 20 "Bassa Maremma e ripiani tufacei" del PIT/PPR, in considerazione degli Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico (A.R.P.A.) del PTCP di Grosseto nonché degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico art.136 e delle Aree tutelate per legge art.142 del D.Lgs.42/2004.

Gli ambiti periurbani sono stati definiti nel PSI tramite adattamenti delle definizioni e delle perimetrazioni di ambiti o classi economico-agrarie equiparabili già presenti negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale:

Comune di Manciano: Area di Influenza art. 6 del PO 2017

Il PSI individua i seguenti ambiti periurbani:

IdNome ambitoComune
1Montemerano e Poderi di MontemeranoManciano
2MarsilianaManciano
3MancianoManciano
4SaturniaManciano
5Poggio Murella - CapanneManciano
6San MartinoManciano
7SoranoSorano
8SovanaSorano
9PitiglianoPitigliano

3.1 Indirizzi per i P.O.C. - obiettivi e prescrizioni

I P.O. comunali, in coerenza con il P.S.I., dovranno approfondire l'indagine a livello comunale degli ambiti periurbani nel rispetto dell'art. 67 della LR 65/2014 e dell'art.9 del D.P.G.R. 32/R/2017 che definiscono le seguenti regole generali:

  • - mantenere l'assetto paesaggistico ed agrario dei luoghi, identificando in essi gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, nonché le connessioni ecologiche e fruitive di valenza territoriale da salvaguardare, valorizzare, ripristinare o creare;
  • - conservare i segni strutturanti la maglia agraria storica, con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico- agrarie, di cui dovranno mantenere la funzionalità e l'efficienza;
  • - tutelare le aree boscate;
  • - conservare ed arricchire il corredo di siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei campi e compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario;
  • - mantenere la viabilità secondaria poderale e interpoderale e la sua vegetazione di corredo per finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico; promuovere la connessione con la rete ciclo-pedonale e senti eristica di collegamento ai centri abitati e la fruibilità del margine urbano;
  • - Conservare i percorsi della viabilità storica e l'elevato valore panoramico espresso per le visuali che da tali percorsi si aprono.
  • - nel rispetto dell'articolo 69 della L.R. 65/2014, promuovere ed incentivare forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale.

Il P.S.I. dà le seguenti prescrizioni intese come prestazioni prioritarie

In questi ambiti è sempre vietato:

* la realizzazione di impianti di agri-fotovoltaico, al fine di tutelare le visuali panoramiche da e verso il centro abitato

È invece consentito, attraverso le norme regolamentari dei P.O.C. che definiscano i principi di prevalenza e altri elementi formali in relazione alle disposizioni che seguono:

* l'allestimento delle piazzole per attività di agricampeggio di cui all'art.27ter del Regolamento 46R-2004 di attuazione della LR 30-2003 Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana, con le dotazioni di cui all'articolo 13, comma 4 della stessa legge, esclusivamente per i mezzi di soggiorno di cui al citato art.27ter comma 2:

1. lett. a) tende [...] purché le pareti esterne ed il tetto siano prevalentemente di tela e

2. lett. b) camper, roulotte, case mobili, dotati di meccanismi di rotazione in funzione;

Non è quindi consentito l'allestimento delle piazzole con bungalow, chalet o casette prefabbricate prive di ruote, containers attrezzati ad uso abitativo, strutture gonfiabili a bolla o di altre forme, al fine di tutelare le visuali panoramiche da e verso il centro abitato.

Art. 31 Disciplina generale per il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale

Nel rispetto dello Statuto del P.S.I., i P.O.C. dovranno definire la disciplina dei PAPMAA nel territorio comunale in relazione ai seguenti aspetti prioritari:

Interventi di miglioramento ambientale

Il Programma Aziendale deve individuare gli interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate (Regolamento 63/R, art. 7 comma 5 lett.b punto7).

Tali interventi devono interessare prioritariamente le risorse storiche, testimoniali, ambientali e paesaggistiche individuate e tutelate dal P.S.I. e la tutela della integrità fisica del territorio e del suolo.

Le sistemazioni esterne devono rispettare le caratteristiche del territorio rurale e non avere configurazioni tipiche di tessuti urbani o produttivi.

Interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze

Il Programma Aziendale individua gli edifici esistenti non più utilizzabili a fini agricoli, ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, ne individua le relative pertinenze e ne assicura il mantenimento, ai sensi del dell'art. 74 comma 6, lett. c) della L.R. 65/2014.

La convenzione o l'atto d'obbligo individuano in modo specifico i perimetri delle aree di pertinenza da mantenere, che devono essere rapportati alla tipologia dell'ordinamento colturale ed al contesto paesaggistico-ambientale ed identificarsi principalmente con linee naturali riconoscibili del territorio (filari, dossi, canali, impluvi ecc.) evitando conformazioni geometriche che non corrispondano ad elementi riconoscibili della maglia territoriale.

Per tali pertinenze devono essere programmati specifici interventi di sistemazione e mitigazione ambientale, che devono interessare prioritariamente le risorse storiche, testimoniali, ambientali e paesaggistiche individuate e tutelate dal Piano Strutturale e dal presente P.O. e garantire la tutela della integrità fisica del territorio e del suolo.

Art. 32 Nuovi edifici rurali

La costruzione di nuovi edifici rurali e di annessi agricoli deve di norma rispettare le seguenti regole:

* devono essere di norma realizzati utilizzando i tipi edilizi, i materiali, le tecniche e le giaciture tipiche delle architetture tradizionali rurali locali;

* devono inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico ed essere correttamente correlati con i fabbricati esistenti, in particolare se trattasi di edifici storici, di cui non devono alterare la visibilità dai punti panoramici dell'intorno e dalla viabilità di riferimento.

I P.O.C. disciplinano la nuova edificazione di edifici rurali in conformità alla LR 65/2014 ed al Regolamento Regionale per il territorio rurale, suddividendo il territorio comunale in ambiti in relazione al Patrimonio territoriale riconosciuto dallo Statuto del P.S.I. (morfotipi rurali dell'Invariante IV del PIT/PPR, UMT e ARPA del PTCP, Sistemi Territoriali, beni paesaggistici e culturali, vincoli sovraordinati, pericolosità geologica ed idraulica).

I P.O.C. possono ammettere e normare, per ambiti o per specifiche tipologie, l'utilizzo di tipi edilizi, materiali e finiture dell'architettura contemporanea.

Art. 33 Ambiti ed edifici non agricoli esistenti nel territorio rurale

Nel territorio rurale sono presenti ambiti ed edifici esistenti in territorio rurale che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 64 comma 1 lett. d) della LR 65/2014.

Tali ambiti ed edifici sono rappresentati - in modo non esaustivo - nell'elaborato ST_06 Struttura Insediativa; sono assoggettati alla presente disciplina anche ambiti ed edifici non graficamente individuati dal PSI, che abbiano le stesse caratteristiche.

Gli ambiti derivano dall'attuazione di previsioni di previgenti strumenti urbanistici ed ospitano funzioni quali attrezzature turistiche, servizi ed attrezzature di interesse generale, aree ed edifici per il culto, attrezzature culturali, sociali,sportive e ricreative, edifici ad uso commerciale, produttivo, direzionale ecc.

Tali ambiti ed edifici esistenti potranno essere specificamente individuati dai POC anche ai sensi della lettera d), comma 1, art. 64 della LR 65/2014, che definiranno altresì le trasformazioni ammissibili sugli ambiti, sui singoli organismi edilizi e sulle aree pertinenziali.

Tutti gli interventi dovranno essere improntati a criteri di qualità architettonica, urbanistica, ambientale e paesaggistica, devono essere correttamente inseriti nel contesto rurale di riferimento e non devono costituire elementi di degrado.

Gli interventi consentiti per tali ambiti ed edifici e per le loro aree pertinenziali, dovranno garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle emergenze culturali, paesaggistiche, vegetazionali ed ambientali presenti, la tutela delle aree boscate, la coerenza con il territorio rurale in cui sono inseriti ed il rispetto della morfologia dei luoghi (viabilità storica, orografia, edificato storico esistente, reticolo idrografico superficiale, terrazzamenti, morfotipi rurali ecc.).

Nell'ambito della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 95 LR 65/2014, il Piano Operativo può individuare gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e disciplinarli ai sensi dell'art. 95 comma 4.

Gli edifici che ospitano funzioni non agricole in territorio rurale sono disciplinati ai sensi dell'art. 79 della LR 65/2014

Art. 34 Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale

Salvo disposizioni più restrittive prescritte da leggi vigenti, piani sovraordinati e dalle Indagini Geologiche di supporto, le modifiche del coefficiente di deflusso delle acque conseguenti alla realizzazione di nuovi edifici, sistemazioni esterne, parcheggi e viabilità devono essere compensate mediante:

  • - il mantenimento del 25% della superficie fondiaria di pertinenza non impegnata da costruzioni e che comunque consenta l'assorbimento delle acque meteoriche con le modalità naturali preesistenti;
  • - tipologia idonea all'infiltrazione dei materiali di rivestimento e costruttivi di parcheggi e viabilità e aree scoperte.